Come fare per


OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC

A chi rivolgersi

Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Ubicazione: Via Govone n. 9, Asti
Orario al pubblico:

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, con prosecuzione fino alle ore 13:30 unicamente per il deposito degli atti in scadenza;

Il sabato solo per atti in scadenza.

 

Telefono:
  • 0141/388434 (Funzionario)
  • 0141/388444
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Jennifer La Rosa (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Dott.ssa Emanuela Rubini (Funzionario Tecnico)
      Incarico: Addetto
    • Dott.ssa Martina Minicozzi (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
    • Dott. Alberto Roggero (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
    • Sig.ra Anna Quaglia (Ausiliario)
      Incarico: Addetto

    COS'E'

    L'opposizione agli atti esecutivi è quel tipo di opposizione con cui si contestano le modalità di svolgimento dell'esecuzione, ovverosia la conformità degli atti processuali alle disposizioni normative che li regolamentano.

    Disciplinata dagli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile essa è definita anche "opposizione formale".


    NORMATIVA

    Art. 617-618 Codice di Procedura Civile


    CHI PUO' CHIEDERLA

    Dal momento che tale forma di opposizione riguarda i singoli atti esecutivi, il numero dei soggetti legittimati ad avvalersene (legittimati attivi) è maggiore rispetto a quello di coloro che possono proporre l'opposizione all'esecuzione.

    Sono, invece, legittimati passivi, ovverosia subiscono l'opposizione, oltre alla parte istante, anche i creditori intervenuti.


    DOVE

    Il deposito delle opposizioni da parte del debitore esecutato ex artt. 615 e 617, 2 comma c.p.c. e del terzo ex art. 619 c.p.c., nella fase cautelare di sospensione dinanzi al Giudice della Esecuzione avviene con diverse modalità a seconda che il creditore procedente abbia provveduto o meno alla iscrizione a ruolo, nei termini di legge, della procedura esecutiva.

    Se il creditore ha iscritto a ruolo il pignoramento, il debitore o il terzo dovranno depositare, esclusivamente per via telematica, nel fascicolo della procedura esecutiva, il ricorso in opposizione in pdf nativo come atto principale, la procura e tutti i documenti che offre in comunicazione utilizzando come voce del proprio redattore:

    • OpposizioneAttiEsecutivi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (EX ART. 617,c omma 2, cpc);
    • OpposizioneAllaEsecuzione”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE (EX ART. 615 co.2 cpc);
    • OpposizioneDiTerzi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZI (EX ART. 619 co. 2cpc);

    Diversa è l’ipotesi in cui il creditore non abbia ancora iscritto a ruolo il pignoramento ed il debitore debba depositare un ricorso in opposizione soggetto al termine decadenziale di venti giorni dalla notifica del pignoramento e, quindi, ad un termine inferiore a quello nel concreto a disposizione del creditore per l’iscrizione a ruolo.

    In questo caso, l’art. 159 ter Disp. Att. c.p.c. , introdotto con l’art. 14 DL 83/2015, conv. in L. 132/2015, ha previsto che l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva possa avvenire anche da parte di soggetti diversi dal creditore . A far data dal 02.01.2016 il deposito della nota di iscrizione a ruolo può avvenire telematicamente, per cui il debitore o il terzo potranno depositare l’opposizione con gli schemi degli atti introduttivi (1 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del debitore; 2 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza di terzi; 3 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del terzo pignorato)  mettendo come atto principale il ricorso in opposizione e come allegati la procura e tutti i documenti che offrono in comunicazione, sia utilizzando la voce allegato semplice sia mettendoli al posto degli allegati previsti come obbligatori. (Titolo esecutivo, precetto ecc.)


    COME SI SVOLGE

    L'opposizione agli atti esecutivi, è disciplinata dall'art. 617 e 618 del Codice di procedura civile. Nell'opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità di uno o più atti facenti parte del procedimento (per esempio - la sottoscrizione del precetto da parte del procuratore non munito di procura o nel caso di nullità del pignoramento in conseguenza alla cessata validità del precetto). L'opposizione agli atti esecutivi solleva una questione meramente processuale.

    Con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore ha la possibilità di contestare la regolarità degli atti esecutivi che possono essere di due tipologie:

    1. Regolarità Formale - Regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, regolarità formale della notificazione del titolo e del precetto e quella dei singoli atti esecutivi.
    2. Inopportunità - Quando l'atto non è idoneo al raggiungimento dello scopo predeterminato dal legislatore. Per esempio, il giudice dispone la vendita di un bene pignorato, ma a causa delle condizioni sfavorevoli del mercato sarebbe meglio rinviare la vendita a tempi migliori.

    Opposizione ad esecuzione non ancora iniziata: L'opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propone mediante atto di citazione (art.163 c.p.c) entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica degli stessi da depositare nella Cancelleria del Contezioso Civile.

    Opposizione ad esecuzione iniziata: L'opposizione al titolo esecutivo e al precetto e a tutti i singoli atti dell'esecuzione si propone mediate ricorso al giudice dell'esecuzione, entro il termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto (dal primo atto dell'esecuzione se riguardano il titolo e il precetto o dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti). Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione e del termine perentorio per la notifica alla controparte. Il giudice può prendere i provvedimenti opportuni e indilazionabili nei casi di urgenza.


    COSTI

    C.U. in misura fissa € 168,00 + € 27,00 di anticipazioni forfettarie